Statuto e Atto Costitutivo

Art. 1 – Denominazione

È costituita una libera Associazione, non riconosciuta, senza finalità di lucro, autonoma ed indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od organizzazione sociale, denominata TradInFo.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua attività si uniforma ai principi di democraticità interna e di elettività e gratuità delle cariche associative.
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal Regolamento interno di attuazione dello stesso (di seguito Regolamento Interno).

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Forlì, via Ravegnana n. 220.
Il mutamento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicata agli Enti competenti a cura del Presidente in carica.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite sezioni territoriali e/o sedi secondarie e/o una separata dislocazione degli uffici e/o delle strutture degli organi dell’Associazione sia in Italia che all’estero, sia mediante articolazioni dell’Associazione, sia mediante appositi accordi con altri enti o soggetti, eventualmente costituiti ad hoc.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi ed attività dell'Associazione

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  1. promuovere e tutelare la figura professionale, gli interessi, le condizioni e le prestazioni di lavoro dell’interprete e del traduttore sia nell’ambito pubblico che privato;
  2. sviluppare la coscienza professionale dei propri soci, la collaborazione tra questi ultimi e i rapporti con i colleghi, la committenza e le istituzioni;
  3. promuovere ed organizzare attività dirette a migliorare ed accrescere la formazione, l’aggiornamento professionale di tutti i soci ed il rispetto della deontologia professionale;
  4. favorire l’accesso alla professione attraverso la formazione dei propri soci studenti;
  5. promuovere la formazione permanente dei propri soci ordinari e definire percorsi formativi per l’aggiornamento professionale costante; prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo assolvimento, da parte dei medesimi, dell’obbligo di procedere all’aggiornamento permanente;  adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; vigilare sulla condotta professionale dei soci e stabilire con Regolamento Interno le sanzioni disciplinari da irrogare ai medesimi per le violazioni del medesimo codice;
  6. sensibilizzare i soci ordinari in ordine alla opportunità, da parte dei medesimi, di stipulare a garanzia dell’utente, idonea assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all’esercizio dell’attività dai medesimi svolta;
  7. definire gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci ordinari sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione; verificare periodicamente i requisiti in possesso dei singoli soci allo scopo di mantenere lo status di socio;
  8. pubblicare ed aggiornare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo principi di correttezza, trasparenza e veridicità;
  9. promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di un canale diretto con il consumatore finale presso cui i committenti possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale.

Per raggiungere tali scopi, l’Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà organizzare convegni, seminari, incontri di studio, corsi di formazione professionale in ordine ai temi, ai problemi ed agli argomenti connessi all’esercizio dell’attività professionale di interprete e traduttore.
Per prestare tali servizi, l’Associazione potrà valersi anche di studiosi e consulenti esterni. In relazione all’eventuale carattere interdisciplinare di alcuni temi ed argomenti oggetto di studio e di divulgazione, l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di professionisti di altre categorie.
Le attività formative dell’Associazione potranno essere anche rivolte ai non iscritti all’Associazione, purché nate per i soci e purché quest’ultimi siano privilegiati rispetto ai non soci.
Nell’ambito dei predetti scopi statutari, l’Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.
E’ espressamente vietato l’esercizio di qualsiasi attività commerciale.

Art. 5 – Categorie di Soci

I soci hanno uguali diritti per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo, la partecipazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto di impugnare le delibere Assembleari.
I soci si distinguono in due categorie:

Socio ordinario: colui che, come libero professionista o dipendente, esercita attività professionale esclusiva o comunque principale di interprete o di traduttore, e sia in possesso:
– di una laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) conseguita presso la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione (SLLTI) di Forlì o il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) di Trieste;
– ovvero di un titolo di studio equipollente e dimostri di avere comprovata e significativa esperienza lavorativa come interprete o traduttore.

Socio studente: lo studente, laureando iscritto alla specialistica presso la SLLTI di Forlì o IUSLIT di Trieste, che non ha ancora esperienza professionale. Gode di sconti e/o agevolazioni nella fruizione di determinati attività formative espletate dall’Associazione come stabilito nel Regolamento Interno.

Art. 6 – Ammissioni

Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche, italiane o straniere, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e sono in grado di contribuire a realizzarne i fini, purché soddisfino i requisiti di ammissione.
Non possono fare parte dell’Associazione coloro che siano stati esclusi o espulsi da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico.
Per l’ammissione alla categoria di socio ordinario e socio studente dell’Associazione occorre presentare una domanda in carta semplice al Consiglio Direttivo, completa di tutti i dati anagrafici, corredata dalla dichiarazione:

  • di voler partecipare alla vita associativa;
  • di accettare pienamente e senza riserve lo Statuto, il Codice Deontologico ed il Regolamento Interno;
  • di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;
  • di non essere stato escluso o espulso da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico;
  • di non avere subito condanne per fatti che possano pregiudicare lo svolgimento dell’attività di traduttore e/o interprete;
  • di non essere titolare di agenzie di traduzioni/servizi linguistici.

La domanda per l’ammissione alla categoria di socio studente deve, inoltre, essere accompagnata dall’attestazione di iscrizione in corso alla specialistica presso la SLLTI di Forlì o IUSLIT di Trieste.

La domanda per l’ammissione alla categoria di socio ordinario deve, inoltre, essere accompagnata:
– dal titolo di studio (laurea quadriennale – vecchio ordinamento – o specialistica o magistrale – nuovo ordinamento –  conseguita presso la SLLTI di Forlì o IUSLIT di Trieste;
– ovvero da un titolo di studio equipollente e curriculum professionale che comprovi una significativa esperienza lavorativa come interprete o traduttore.

Dopo aver conseguito la laurea, il socio studente perde automaticamente la propria qualità di socio appartenente a tale categoria e può richiedere il passaggio alla categoria di socio ordinario, inviando all’Associazione la domanda e la relativa documentazione di cui sopra.

La permanenza nella categoria di socio ordinario presuppone la prevalenza e la continuità professionale. Periodicamente, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, gli organi sociali provvedono alla verifica dei suddetti requisiti per la permanenza nella categoria dei soci ordinari, il cui venir meno comporta l’automatica perdita della qualità di socio.
La domanda viene valutata, previo parere da parte della Commissione tecnica per la formazione, dal Consiglio Direttivo, che ne delibera l’esito, comunicandolo al richiedente a mezzo posta ordinaria od elettronica.
La decisione del Consiglio Direttivo – che deve essere motivata in caso di rifiuto – è insindacabile.

Art. 7 – Quota associativa

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale il cui ammontare sarà proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea dei soci.
La quota associativa dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione per l’anno in corso e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce.

I soci che si iscrivono per la prima volta a partire dal 1 settembre versano la quota per l’anno di riferimento in misura ridotta del 50%.

L’Assemblea dei soci può altresì stabilire contributi straordinari a carico dei soci per la realizzazione di scopi particolari, per evenienze impreviste di particolare importanza o per sanare disavanzi di bilancio.
La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

  • partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto, l’approvazione del bilancio e l’elezione degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
  • contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell’Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente concordato con le cariche competenti.

Tutti i soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme del presente statuto, del Regolamento Interno, del codice deontologico e le deliberazioni degli organi sociali;
  • versare all’Associazione le quote sociali ordinarie e/o straordinarie entro i termini prescritti;
  • curare costantemente il proprio aggiornamento professionale;
  • attenersi all’obbligo di lealtà nei confronti di colleghi e clienti ed al decoro nell’espletamento dell’attività professionale;
  • mantenere il segreto professionale;
  • favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa;
  • dotarsi di strumenti aggiornati per le telecomunicazioni con la committenza e gli organi associativi.

I soci ordinari hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento continuo come previsto dalla legge n. 4/2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”.
L’inosservanza di detti obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto nel Regolamento interno.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa, e si perde per decesso, per recesso, per decadenza qualora vengano a mancare i requisiti per i quali il socio è stato ammesso, per mancato versamento della quota associativa entro i termini prestabiliti o per decisione di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci.

Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato non appena quest’ultimo lo riceve. Il socio che recede ha comunque l’obbligo di versamento delle quota associativa dell’anno in corso e di quelle arretrate.
Il mancato pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza prevista al precedente articolo 7 comporta l’automatica esclusione del socio moroso, senza necessità di espressa intimazione ad adempiere o messa in mora. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo previo pagamento della stessa ed eventuali arretrati.

La qualità di socio si perde anche per esclusione deliberata dai due terzi dell’Assemblea dei soci, i quali ravvisino che il comportamento del socio sia contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione ed ai doveri dei soci, anche a seguito di proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualità di socio deve essere comunicata all’interessato dal Consiglio Direttivo all’indirizzo di posta ordinaria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero di posta elettronica certificata

La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un iscritto, questi non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né a rimborsi od indennizzi ed i contributi da esso versati resteranno, a fondo perduto, nella cassa dell’Associazione.

Art. 10 – Il Fondo dell'Associazione

Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:

  1. quote associative ordinarie e straordinarie corrisposte dai soci di cui all’art. 7 del presente Statuto;
  2. fondi eventualmente costituiti in virtù di lasciti, donazioni o finanziamenti;
  3. eventuali contributi di enti e soggetti pubblici e privati.

Detto patrimonio è destinato esclusivamente al funzionamento dell’Associazione, al conseguimento degli scopi statutari, alle spese di gestione. È espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell’Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

Il fondo comune è indivisibile per tutta la durata dell’Associazione.

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazioni del Tesoriere, il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico patrimoniale e finanziario e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere approvati dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Negli otto giorni che precedono l’Assemblea, il Tesoriere deve tenere il rendiconto consuntivo definitivo a disposizione di ogni socio che ne domandi copia.

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri;

d) la Commissione tecnica per la formazione.

Le cariche di cui alle lettere b) – c) sono elette dall’Assemblea dei soci; mentre i membri della Commissione Tecnica per la formazione sono nominati dal Consiglio Direttivo, essendo istituita per supportate il Consiglio stesso nel perseguimento degli scopi statutari e nello svolgimento dei compiti affidatigli dallo Statuto.

Tutte le cariche non sono retribuite e possono essere ricoperte solo da soci in regola con il versamento della quota associativa.
Ai membri degli organi possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione di prova ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e deliberati dall’Assemblea dei soci.
L’Associazione potrà, nel caso sia necessario, assumere personale, anche tra i soci, per gestire l’Associazione e organizzare l’attività. È fatta comunque salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del Consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’Associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria, con l’esclusione di coloro che detengono cariche sociali. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti

Art. 12 – L'Assemblea

L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

  1. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  2. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale;
  3. determina l’ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
  4. delibera sul rimborso delle spese sostenute dai membri degli organi dell’Associazione in ragione del loro ufficio;
  5. delibera sull’adozione del Regolamento interno di attuazione dello Statuto;
  6. delibera sulle modificazioni dello statuto; sulle proposte di esclusione dei soci, secondo i criteri stabiliti all’Art. 9 del presente Statuto; sullo scioglimento e sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio associativo.
  7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dai soci.
Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, nelle forme di seguito riportate, almeno 20 giorni prima della data di adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e può essere inviato per posta ordinaria o elettronica.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata, in via straordinaria, dal Consiglio Direttivo, a norma dell’Art. 20 (venti) del Codice Civile, su domanda motivata firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci che dovranno preventivamente indicare gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.

Art. 14 – Rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto.
I soci impediti possono farsi rappresentare nell’Assemblea delegando per iscritto un altro socio a partecipare all’Assemblea.
Ogni socio può ricevere un numero massimo di tre deleghe.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo nel caso di deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori.
Le deleghe devono essere presentate all’inizio dell’Assemblea al Presidente e allegate al verbale dell’Assemblea.
Sono ritenute valide le deleghe in originale od inviate per posta, telegramma, fax e posta elettronica certificata (PEC) e posta elettronica ordinaria, sia al diretto interessato che direttamente presso la sede principale dell’Associazione.

Art. 15 – Votazioni

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite con la presenza in prima convocazione della metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
In ogni caso per le modifiche dello statuto e per l’esclusione dei soci l’Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Funzionamento dell'Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea provvede a eleggere a maggioranza semplice il presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dei soci in Assemblea.
Per la votazione si procederà normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali o quando anche un solo socio ne faccia richiesta, si procederà a votazione a scrutinio segreto.
Per la gestione delle operazioni di voto a scrutinio segreto, l’Assemblea nomina uno Scrutatore. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dallo Scrutatore se nominato.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri, eletti dall’Assembla ordinaria dei soci, nel numero stabilito – tra  un minimo di sette ed un massimo di nove – dall’Assemblea precedente rispetto a quella chiamata alla nomina delle cariche sociali.
Almeno due consiglieri devono essere soci ordinari dell’Associazione da almeno tre anni.
Saranno dichiarati eletti i soci con il maggior numero di voti ed, in caso di parità, i soci con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione ed, in subordine, per anzianità anagrafica.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i consiglieri eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo devono essere soci ordinari dell’Associazione da almeno tre anni.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o uno dei suoi membri ne faccia richiesta e, in ogni caso, almeno due volte all’anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota associativa annuale.
Le convocazioni saranno fatte dal Presidente mediante avviso, con l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione, inviato tramite posta ordinaria o elettronica, almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o con avviso consegnato a mano o posta elettronica certificata (PEC), almeno un giorno prima.
Le decisioni del Consiglio sono prese con voto palese, a maggioranza dei presenti i quali devono costituire almeno la metà dei componenti del collegio. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano tra i presenti.
Potranno essere chiamate alle riunioni persone esterne al Consiglio Direttivo con funzioni di coadiutori per specifici incarichi ricevuti dallo stesso.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

  1. garantire il corretto funzionamento dell’Associazione e assicurarne l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all’Assemblea dei soci;
  2. convocare l’Assemblea e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
  3. nominare la Commissione Tecnica per la Formazione;
  4. predisporre, su indicazione della Commissione Tecnica per la formazione, un piano di attività per la formazione e l’aggiornamento di tutti i soci ed i percorsi formativi per l’aggiornamento professionale costante dei soci ordinari, indicandone i relativi costi;
  5. redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
  6. provvedere alla stesura del Codice Deontologico e del Regolamento Interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e proporre eventuali loro aggiornamenti o modifiche;
  7. proporre all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
  8. deliberare in merito all’ammissione dei nuovi soci;
  9. dichiarare la perdita automatica della qualità di socio qualora vengano a mancare i requisiti per i quali il socio è stato ammesso;
  10. provvedere all’esclusione del socio  moroso nel versamento della quota associativa;
  11. proporre all’Assemblea l’eventuale esclusione dei soci;
  12. deliberare in merito al rilascio ai soci ordinari che ne facciano richiesta dell’attestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 4/2013, previo parere favorevole da parte della Commissione Tecnica per la Formazione che ne verifica i requisiti secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno;
  13. deliberare la partecipazione dell’Associazione ad altre associazioni, società o enti di qualsiasi natura;
  14. procedere alla scelta dei dipendenti, degli impiegati ed alla loro assunzione, determinandone la retribuzione ed al loro licenziamento nonché procedere alla scelta di collaboratori con ruolo di coordinatore, determinandone il relativo compenso;
  15. in caso di dimissioni o di impossibilità di portare al termine il mandato da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo, eleggere fra i propri membri o soci ordinari un sostituto ad interim fino all’Assemblea successiva;
  16. determinare la quota associativa annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  17. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 20 – Decadenza dalla carica di consigliere

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate dalle riunioni dello stesso.
La decadenza è dichiarata dall’Assemblea dei soci, seguendo la procedura di votazione di cui all’art.15, alla quale non prende parte l’interessato il quale è computato solo ai fini del quorum costitutivo.

Art. 21 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, e ne convoca e presiede le riunioni. Partecipa agli eventi sociali ed istituzionali dell’Associazione.
Conserva copia aggiornata dei documenti dell’Associazione e svolge tutte le funzioni amministrative, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in assenza di quest’ultimo. Presenzia agli eventi sociali e alle attività di promozione dell’Associazione.

Art. 23 – Il Segretario

Il Segretario raccoglie le deleghe dei soci durante le Assemblee ordinarie e straordinarie e redige i verbali delle Assemblee dell’Associazione e delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di necessità, il verbale può essere redatto da un altro membro del Consiglio Direttivo appositamente incaricato dal Consiglio stesso.

Art. 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile dell’Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Egli ha facoltà di valersi di consulenti e di personale ausiliario, fissandone la retribuzione d’accordo con il Consiglio Direttivo. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, predispone, per il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico patrimoniale e finanziario e quello preventivo per il successivo esercizio.
Il Tesoriere gestisce le riscossioni e i pagamenti per conto dell’Associazione e provvede a preparare ed inviare le relative ricevute; deposita i fondi dell’Associazione presso una banca approvata dal Consiglio Direttivo.
Prevede inoltre a tenere ed aggiornare gli elenchi dei soci sulla base dei versamenti delle quote sociali.

Art. 25 – La Commissione Tecnica per la formazione

La Commissione tecnica per la formazione è costituita in quanto autorevole soggetto in grado di garantire il valore professionale delle attività svolte e proposte dall’Associazione, con particolare riguardo all’offerta formativa proposta dalla medesima Associazione.
Svolge i seguenti compiti:
– svolge una funzione consultiva generale in ordine all’attività di formazione offerta dall’Associazione e a tal fine esprime pareri in merito alle questioni sottoposte alla stessa dagli organi associativi;
– collabora, per la parte di propria competenza, nella stesura del Regolamento Interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– propone al Consiglio Direttivo un piano di attività per la formazione e l’aggiornamento di tutti i soci, indicandone i relativi costi;
– propone al Consiglio Direttivo percorsi formativi per l’aggiornamento professionale costante dei soci ordinari, indicandone i relativi costi;
– controlla la sussistenza dei requisiti per la permanenza nella categoria “socio studente” e “socio ordinario”, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno;

– controlla il rispetto, da parte dei soci ordinari, dell’obbligo di aggiornamento continuo secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno;
– segnala al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri i casi di inadempimento, da parte dei soci ordinari, all’obbligo formativo, ai fini dell’adozione delle opportune misure disciplinari;
– verifica i requisiti per il rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 4/2013, secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno.

E’ costituita da tre soci, nominati dal Consiglio Direttivo, anche scelti tra i propri membri, che siano, da almeno due anni, soci ordinari dell’Associazione e che abbiano partecipato, nei due anni precedenti, ad almeno tre giornate formative organizzate dall’Associazione.
I membri della Commissione Tecnica rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Art. 26 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri, eletti tra i soci ordinari dell’Associazione e che abbiano partecipato, nei due anni precedenti, ad almeno tre giornate formative organizzate dall’Associazione. I membri eleggono al loro interno il presidente del Collegio.
Il Collegio dura in carica due anni e le sue funzioni sono prorogate fino all’elezione del nuovo Collegio.
L’incarico di Probus Vir è incompatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione.
Si riunisce ogni volta in cui uno dei membri ne faccia richiesta e delibera con voto segreto.
Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e sono assunte senza formalità, sulla base di equità e buon senso, sentiti gli interessati, se opportuno.

Spetta al Collegio dei Probi Viri:
a) vigilare, anche di propria iniziativa (e non solo su segnalazione), sulla corretta applicazione delle leggi, del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice deontologico, segnalando al Consiglio Direttivo, eventuali dubbi, lacune, inadempimenti o comportamenti scorretti;
b) adottare i provvedimenti disciplinari (richiamo scritto, censura e sospensione) previsti dal Regolamento interno, in caso di violazione delle regole e degli obblighi di cui al presente Statuto, al Regolamento interno, al Codice deontologico ad eccezione della sanzione dell’esclusione, la cui applicazione compete all’Assemblea ai sensi del precedente articolo 9, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri;
c) segnalare al Consiglio Direttivo l’opportunità di esclusione di un socio per gravi demeriti;
d) svolgere funzione consultiva ogni volta in cui ne sia richiesto;
e) tentare di risolvere ogni controversia tra i Soci, tra gli organi e tra gli organi e i soci, concernente l’Associazione, i fini dell’Associazione, l’applicazione e l’interpretazione dello Statuto, l’attività, la gestione dell’Associazione, le quote e i contributi sociali.

Art. 27 – Attestazione di qualità e formazione

Il socio ordinario può richiedere all’Associazione il rilascio dell’attestato ai sensi della legge 4/2013. L’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’Associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. I soci che hanno l’attestazione potranno indicare nei documenti scritti non soltanto di essere iscritti a TradInFo ma di essere anche in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi dell’art. 7 della legge 4/2013.

Art. 28 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto:
1. dal Consiglio Direttivo;
2. da tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli iscritti.
È deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti, rappresentati anche con deleghe. L’Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Disposizioni Finali

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento dell’esecuzione dello stesso.
Il Codice Deontologico dell’Associazione è parte integrante del presente Statuto.
Tutte le comunicazioni inviate in forma scritta, sia tramite posta ordinaria che elettronica, sono da ritenersi valide. Faranno fede i recapiti indicati dai soci all’atto dell’iscrizione; i soci hanno il dovere di comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali variazioni dei recapiti al Presidente e al Segretario.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge. contenute nel Codice Civile.

Statuto TradInfo

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Atto Costitutivo TradInfo

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