Codice Deontologico

Il codice deontologico di TradInFo

Il codice deontologico di TradInFo viene rispettato da tutti i traduttori e gli interpreti associati.

Missione
Il traduttore e l’interprete hanno il compito di trasmettere nella lingua che traducono gli stessi concetti e i messaggi del testo originale, senza aggiunte od omissioni, al meglio delle loro capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici sia culturali del testo originale.
Nel far questo, il traduttore e l’interprete devono favorire la comunicazione, il colloquio e l’amicizia fra i popoli, nel pieno rispetto delle culture di cui le lingue tradotte sono espressione.

Principi Generali (art. 1-16)

Art. 1. Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

Art. 2. Potestà disciplinare e regolamentare
Spetta agli organi dell’associazione la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche, spetta altresì ai medesimi organi precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

Art. 3. Volontarietà dell’azione
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell’azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Art. 4. Attività all’estero
Nell’esercizio di attività professionale all’estero traduttori e interpreti sono soggetti al presente codice deontologico nonché alle norme deontologiche dell’associazione presente nel Paese in cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto a condizioni di reciprocità.

Art. 5. Dovere di probità dignità e decoro
Il traduttore e l’interprete devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I soci si impegnano a non manifestare alcun atteggiamento di tipo politico nell’esercizio della professione o qualora siano interpellati nella veste di appartenenti all’associazione.

Art. 6. Dovere di lealtà e correttezza
Il traduttore e l’interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
Al traduttore e all’interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni apprese nell’esercizio della professione. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza e l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia.
Il traduttore deve eseguire a regola d’arte l’incarico che gli viene affidato.

Art. 7. Dovere di diligenza
Il traduttore e l’interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell’incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e devono curare l’aspetto esteriore del testo tradotto.

Art. 8. Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere del traduttore e dell’interprete conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il traduttore e l’interprete devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso.

Art. 9. Dovere di indipendenza
Il traduttore e l’interprete hanno il dovere di mantenere la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale. Devono avere coscienza dell’importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

Art. 10. Dovere di competenza
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. In ogni caso il traduttore e l’interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta e così eventualmente la necessità dell’integrazione con altro collega.

Art. 11. Dovere di aggiornamento professionale
È dovere del traduttore e dell’interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Art. 12. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
Il traduttore e l’interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

Art. 13. Dovere di evitare incompatibilità
È dovere del traduttore e dell’interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d’interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell’Associazione.

Art. 14. Promozione dell’attività professionale
Al fine del rispetto del diritto all’informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa, indicativa del proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

Art. 15. Divieto di intermediazione
Il traduttore e l’interprete, nell’esercizio della loro attività, devono astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

Art. 16. Dovere di rispettare le condizioni di lavoro
È dovere del traduttore e dell’interprete rispettare le condizioni di lavoro definite dall’associazione

Rapporti con i colleghi (art. 17-20)

Art. 17 Lealtà e correttezza tra colleghi

Il traduttore e l’interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà per rendere più serena e corretta l’attività professionale. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non devono esprimere critiche sul lavoro svolto da colleghi, né indurre la convinzione di essere superiori o di fornire prestazioni più convenienti.

Art. 18. Concorrenza sleale

Il traduttore e l’interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi “concorrenza sleale”. È fatto divieto al traduttore e all’interprete di sfruttare informazioni riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe.

Art. 19. Notizie riguardanti i colleghi

È tassativamente vietata la diffusione di notizie sulla persona e sui comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi dell’Associazione.

Art. 20. Collaborazione con i colleghi

Ogni socio si impegna a dare collaborazione e sostegno ai colleghi per assicurare il massimo rendimento dell’équipe in ogni situazione di lavoro.

Rapporti con i committenti (art. 21-25)

Art. 21 Rapporto di fiducia

Il rapporto di reciproca fiducia tra traduttore/interprete e committente è alla base dell’attività professionale.

Art. 22. Mancata prestazione di attività

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, qualora la mancanza fosse riconducibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Art. 23. Obbligo di informazione

Il traduttore e l’interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all’incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Art. 24. Obbligo di restituzione di documenti

Il traduttore e l’interprete sono tenuti a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, qualora ce ne fosse la richiesta.

Art. 25. Azioni contro il committente per il pagamento del compenso

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, il traduttore e l’interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Qualora il pagamento delle proprie prestazioni professionali non venisse corrisposto entro i termini concordati, il traduttore e l’interprete possono procedere nei confronti del committente con i mezzi e nei termini previsti dalla legge.

Rapporti con le altre associazioni (art. 26-27)

Art. 26. Contatti con altre associazioni

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni per la circolazione delle informazioni e l’attuazione di azioni comuni a tutela della professione.

Art. 27. Gestione delle situazioni di conflitto o incompatibilità

L’appartenenza ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto e del Codice Deontologico. I soci che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi in qualità di rappresentanti o delegati devono astenersi dal partecipare agli incontri tra associazioni, per evitare situazioni conflittuali.